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Ordinanza — n. 1637/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1637/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1637/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMOROSI EMILIANO nato a AVEZZANO il 11/09/1984 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Emiliano Amorosi ricorre per, cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Vincenzo Retico, insiste nelle ragioni del ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sia manifestamente infondato, in quanto "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), e non è viziata da contraddittorietà la sentenza che riduce la pena rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado sostenendo che i fatti non sono di significativa gravità, ma poi al tempo stesso non ritiene di valutare la "non significativa gravità" ai fini della concessione delle attenuanti generiche, atteso che la concessione di tali attenuanti, comportando la applicazione della pena in misura inferiore al limite edittale, deve passare per una valutazione di ulteriore meritevolezza rispetto a quella sufficiente per la determinazione della pena base nel minimo edittale, valutazione di ulteriore meritevolezza che nel caso in esame in modo non manifestamente illogico non è stata effettuata dal giudice del merito anche alla luce del numero delle violazioni oggetto di giudizio;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1637/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Vincenzo Retico, insiste nelle ragioni del ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sia manifestamente infondato, in quanto "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), e non è viziata da contraddittorietà la sentenza che riduce la pena rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado sostenendo che i fatti non sono di significativa gravità, ma poi al tempo stesso non ritiene di valutare la "non significativa gravità" ai fini della concessione delle attenuanti generiche, atteso che la concessione di tali attenuanti, comportando la applicazione della pena in misura inferiore al limite edittale, deve passare per una valutazione di ulteriore meritevolezza rispetto a quella sufficiente per la determinazione della pena base nel minimo edittale, valutazione di ulteriore meritevolezza che nel caso in esame in modo non manifestamente illogico non è stata effettuata dal giudice del merito anche alla luce del numero delle violazioni oggetto di giudizio;

Parole chiave

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attenuazione della pena pluralità di motivazioni aggravamento della pena riduzione della pena riduzione della mercede d'avvocato scrutinio per merito comparativo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMOROSI EMILIANO nato a AVEZZANO il 11/09/1984 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Emiliano Amorosi ricorre per, cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Vincenzo Retico, insiste nelle ragioni del ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sia manifestamente infondato, in quanto "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), e non è viziata da contraddittorietà la sentenza che riduce la pena rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado sostenendo che i fatti non sono di significativa gravità, ma poi al tempo stesso non ritiene di valutare la "non significativa gravità" ai fini della concessione delle attenuanti generiche, atteso che la concessione di tali attenuanti, comportando la applicazione della pena in misura inferiore al limite edittale, deve passare per una valutazione di ulteriore meritevolezza rispetto a quella sufficiente per la determinazione della pena base nel minimo edittale, valutazione di ulteriore meritevolezza che nel caso in esame in modo non manifestamente illogico non è stata effettuata dal giudice del merito anche alla luce del numero delle violazioni oggetto di giudizio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il pres