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Ordinanza — n. 1636/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting evidence re-evaluation and lacking specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1636/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's liability judgment and refusal of non-prosecution grounds, but the court found the arguments failed to meet legal requirements. Specifically, the appeal was rejected because it sought a re-evaluation of evidence, lacked specific grounds for the contested decision, and mischaracterized the finality of the civil compensation award.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The cassation court cannot re-evaluate evidence or factual judgments; appeals must be specific and logical, and civil compensation awards in generic condemnation orders are not subject to cassation review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evidence re-evaluation prohibition specificity of grounds requirement generic condemnation order non-prosecution cause rejection minaccia non comprovata pregiudizio irreparabile incendio colposo

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
268823), perchè non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha respinto l'istanza di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 c.p.
art. 131-bis cod. pen
268823), perchè non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha respinto l'istanza di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata
273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, Capelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELOSI GIANLUCA nato a MONTEROTONDO il 13/04/1997 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; v .. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gianluca Pelosi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché consiste in una mera richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie sulla base delle quale i giudici del merito sono pervenuti al giudizio di responsabilità per la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), in cui il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori; - il secondo motivo è inammissibile perché privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr.

Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perchè non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha respinto l'istanza di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre che per l'abitualità della condotta, anche per l'ingente danno cagionato all'attività commerciale danneggiata dall'incendio ed al consistente pericolo per l'incolumità pubblica, con una valutazione non manifestamente illogica sulla inesistenza di una offesa particolarmente tenue cagionata dal reato, che è il limite di applicazione dell'istituto; - il terzo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che "in ordine alle attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), e nel caso in esame con motivazione non manifestamente illogica il giudice del merito ha attribuito rilievo decisivo per escludere le attenuanti alle modalità ed ai mezzi impiegati dal ricorrente nonchè al profilo di pericolosità dello stesso che emerge dal precedente penale; - il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui "il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento" (Sez.

U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli Rv. 186722); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consiglie