Cassation court dismisses appeal regarding differentiated detention regime and restricted reading materials access.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal by Giuseppe Mallardo inadmissible due to manifestly unfounded arguments. The appellant challenged the DAP Circular of October 2, 2017, which limits reading materials to specific titles in differentiated detention. The court rejected this claim, citing established precedent that such restrictions do not excessively compress information rights but prevent evasive practices to ensure public safety.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354; Circolare DAP del 2 ottobre 2017: Restrictions on reading materials in differentiated detention regimes are legitimate as they prevent evasive practices without excessively compromising information and study rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALLARDO GIUSEPPE nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 07/03/1953 avverso l'ordinanza del 03/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Mallardo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui "in tema di regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittima la previsione della Circolare DAP del 2 ottobre 2017, che limita la ricezione di libri, riviste e giornali alle sole testate di cui alla tabella 72 alla stessa allegata, acquistabili tramite l'impresa di mantenimento, posto che non determina un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti di informazione e di studio, ma ne impedisce un esercizio elusivo delle prescrizioni imposte a tutela della sicurezza pubblica" (Sez. 1, Sentenza n. 7324 del 22/11/2023, dep. 2024, Ministro della Giustizia in proc.
Battipaglia, Rv. 285811) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presidente