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Ordinanza — n. 1632/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of substantive grounds regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1632/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Valter Valenzano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and illogical reasoning regarding his sentence, but the court found these claims unsupported by the text of the appealed order. The court ruled that the mere reference to the appellant's dominant role in the cooperative was sufficient justification given the minimal increase in punishment, thus excluding any abuse of discretion.

Regesto Legislator

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Art. 132 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: When a sentence is close to the statutory minimum, a simple reference to sentencing criteria constitutes sufficient motivation, and minor increases for continuance implicitly demonstrate a proper evaluation of objective and subjective elements without requiring further elaboration.

Parole chiave

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sentencing discretion mandatory motivation continuation of crime cassation inadmissibility statutory minimum abuse of power procedural costs ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
282269, in motivazione), e che "risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
282269, in motivazione), e che "risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 132 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.
Sez. 1, n. 12910 del 24/11/2021, Vaccina
Sez. 6, Sentenza n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENZANO VALTER nato a ASTI il 08/04/1959 avverso l'ordinanza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; v Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Valter Valenzano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente. avv. Massimo Chiocca, insiste nelle ragioni del ricorso; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto deducono una asserita violazione di legge e una manifesta illogicità della motivazione che non emergono dal testo del provvedimento impugnato, atteso che l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda del momento procedimentale in cui si inserisce (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, in motivazione), e che "risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto" (sempre la medesima sentenza), e che "la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione" (ancora la pronuncia Pizzone), e nel caso in esame, in cui l'aumento per continuazione con il reato satellite della ricettazione è inferiore di più della metà alla pena edittale minima della fattispecie e l'aumento per la continuazione con il reato satellite di appropriazione indebita è in ogni caso piuttosto contenuto, e comunque inferiore a quello stabilito dal giudice della cognizione (per un precedente che ha ritenuto che, quando il giudice dell'esecuzione conferma la pena inflitta in cognizione, egli riprende implicitamente la motivazione in punto di pena contenuta in sentenza, v.

Sez. 1, n. 12910 del 24/11/2021, dep. 2022, Vaccina, n.m.), il mero riferimento contenuto nell'ordinanza impugnata al ruolo rivestito dal ricorrente (definito in ordinanza come una persona che aveva il "controllo esclusivo" ed il "dominio assoluto" sulla cooperativa, che considerava "sua proprietà" e di cui si sentiva il "padre padrone") nella commissione dei reati oggetto dell'istanza, non è necessaria una motivazione più approfondita in quanto deve ritenersi escluso in radice ogni possibile abuso del potere discrezionale (Sez. 6, Sentenza n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estenso