Criminal appeal dismissed for withdrawal; defendant ordered to pay fine for inadmissible request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the request for transfer of proceedings inadmissible due to the defendant's formal withdrawal. Although Bossi initially filed the motion, he subsequently renounced it via registered mail and digital signature. The court ruled that this withdrawal renders the request inadmissible and ordered the defendant to pay a modest fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48, comma 6, cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.; The withdrawal of a request for transfer of proceedings renders the request inadmissible, and the requesting party is liable for a fine, as such requests are not considered appeals subject to cost liability upon rejection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BOSSI DARIO nato a LUINO il 30/04/1972 avverso il provvedimento del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Dario Bossi ha presentato istanza di rimessione del processo ad altra sede; Rilevato che lo stesso Bossi ha rinunciato all'istanza con comunicazione inviata via p.e.c.. e firmata digitalmente; Ritenuto che la rinuncia alla istanza di rimessione è ritenuta ammissibile (cfr.
Sez. 2, n. 41968 del 17/09/2024, Tosoni, n.m.); Ritenuto, quanto alle spese, che il collegio aderisce all'indirizzo secondo cui, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di rimessione del processo, non deve esser pronunciata la condanna dei richiedenti alle spese processuali, sia perché tale condanna non è prevista dall'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., sia in considerazione della natura di tale mezzo a disposizione dell'imputato, non equiparabile ad una impugnazione, essendo, difatti, caratterizzato dalla finalità di scongiurare il pericolo di condizionamento dell'esercizio della funzione giudiziaria per effetto di gravi situazioni locali, che trova espresso presidio costituzionale nell'art. 111 (cfr.
Sez. 2, n. 15480 del 21/02/2017, Carrella, Rv. 269969); Rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile per rinuncia con la condanna del ricorrente al solo versamento in favore della Cassa delle ammende della somma prevista dal sesto comma dell'art. 48 cod. proc. pen. e quantificata in modo equitativo in dispositivo in misura prossima a quella minima, attesa la intervenuta rinuncia;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presidente