Cassation appeals dismissed for manifestly unfounded generic mitigation argument and late filing by one appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Michele Miccoli and Arturo Amore inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. Miccoli's appeal was rejected because his argument regarding generic mitigating circumstances contradicted established case law requiring the trial court's factual findings on such issues to be unchallengeable unless illogical. Amore's appeal was dismissed as tardy because he filed it four days after the statutory 45-day deadline expired following the reserved judgment's publication. The court ruled that the first appeal lacked merit under existing jurisprudence while the second failed due to procedural timeliness violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals are inadmissible if filed after the statutory deadline or if the grounds regarding generic mitigating circumstances contradict the principle that the trial court's factual assessment on such issues is unchallengeable in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MICCOLI MICHELE nato a BARI il 30/09/1980 AMORE ARTURO nato a BARI il 22/08/1987 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Michele Miccoli ed Arturo Amore ricorrono per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - l'unico motivo del ricorso di Miccoli è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che "in ordine alle attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nelrart. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), e nel caso in esame la sentenza impugnata ha motivato il diniego in modo non manifestamente illogico con il riferimento alla gravità del delitto ed all'intensità del dolo; - il ricorso di Amore, imputato presente, è tardivo, in quanto la sentenza impugnata è stata emessa il 10 aprile 2024, con motivazione riservata in 90 giorni, che è stata depositata il 5 luglio 2024; il termine per impugnare decorreva, pertanto, ex art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dal 9 luglio 2024; il termine per impugnare era pari a 45 giorni ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e scadeva, pertanto, il 23 settembre 2024, mentre il ricorso, come da attestazione di cancelleria in calce alla sentenza impugnata, è stato depositato il 26 settembre 2024 (p.e.c. del 26 settembre 2024 ore 12.41);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il preside