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Ordinanza — n. 1629/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation revocation due to manifestly unfounded arguments regarding sentence calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1629/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Mohammed Ben Arras inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a specific sentence calculation regarding his probation revocation, but the lower court had correctly applied established case law to determine the remaining penalty based on his conduct and economic limitations. The court rejected the appeal because the alleged legal violations and illogical reasoning did not emerge from the text of the contested order.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In probation cases with negative outcomes, the surveillance court must determine the remaining sentence quantum considering limitations endured and conduct, and appeals failing to demonstrate specific legal violations are inadmissible.

Parole chiave

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probation revocation surveillance court sentence calculation inadmissible appeal conditional release rehabilitation failure procedural costs revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 10530 del 27/02/2002, Martola
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ARRAS MOHAMMED nato il 01/01/1980 avverso l'ordinanza del 07/08/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; ,ejC/A- -e,tZ ( ci ' Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Mohammed Ben Arras ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Andrea Cechini, insiste nelle ragioni del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto deducono una asserita violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione che non emergono dal testo del provvedimento impugnato, atteso che nel giudizio complessivo effettuato nell'ordinanza impugnata - alla luce del reato commesso nel corso dell'esecuzione della misura e per cui il ricorrente è stato arrestato - sulla limitatezza delle prescrizioni che affiancavano la misura dell'affidamento e sulla insussistenza di bisogni economici da parte del condannato che era stato autorizzato al lavoro e che disponeva di attività lavorativa in proprio nell'individuare la decorrenza della revoca della misura alternativa e sulla conseguente conclusione di non serietà della partecipazione all'opera di rieducazione, il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di legittimità che ritiene che "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di valutazione negativa dell'esito della prova il Tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di determinare il "quantum" di pena - eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta - che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascorso in affidamento" (Sez.

U, Sentenza n. 10530 del 27/02/2002, Martola, Rv. 220878); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il pre