Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to raise specific statutory grounds in second instance appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for prescription bars, sentencing inconsistencies, and non-punishment causes, but the court found the third ground was not raised in the second instance appeal. Consequently, the appeal was rejected because the specific statutory grounds required by law were absent from the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.; Art. 569, cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if proposed for grounds different from those permitted by law or manifestly unfounded, or outside the cases provided for in Articles 569 and 609, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure, if not deduced with the appeal reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADALINO GIANLUCA nato a FOGGIA il 13/08/1981 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gianluca Padalino ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, in presenza di un reato di ricettazione commesso il 18 settembre 2013, e di una sentenza di appello pronunciata il14 novembre 2023, e di complessive cause di sospensione della prescrizione pari a 319 giorni, il reato come contestato non poteva ritenersi prescritto, restando onere della difesa del ricorrente allegare da quali elementi del processo si doveva desumere la retrodatazione della condotta di detenzione rispetto alla data in cui il fatto è stato accertato. - il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto deduce una contraddittorietà che non emerge dal testo del provvedimento impugnato che, in modo dotato di coerenza interna, dopo aver escluso la sussistenza dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., ha escluso anche la sussistenza di quella generale di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., atteso che la valutazione necessaria per la concessione di questa attenuante deve tener conto di tutti i profili di danno cagionati dal reato, e non soltanto di quelli strettamente economici (Sez.
U, Sentenza n. 42124 del 27/06/2024, Naf Hassan, Rv. 287095); - il terzo motivo sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. è inammissibile, in quanto non dedotto con i motivi di appello, atteso che, ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen. "il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello"; - il quarto motivo è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che "in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello" (Sez. 4, Sentenza n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensor