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Ordinanza — n. 1626/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1626/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1626/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLISTENA DANIELE nato a REGGIO CALABRIA il 08/04/1984 avverso l'ordinanza del 16/09/2024 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Daniele Polistena ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il ricorrente ha presentato istanza al giudice dell'esecuzione chiedendo la revoca di decreto penale, non opposto a suo tempo, in quanto il reato per cui è stato condannato il ricorrente non sussisterebbe; - l'istanza era completamente inammissibile, in quanto la verifica "dell'errore di fatto, in iudicando o in procedendo, in cui sia incorso il giudice della cognizione in una sentenza divenuta irrevocabile, è estranea alla competenza del giudice dell'esecuzione» (Corte cost., ord. n. 14 del 2000; sentt. n. 413 del 1999 e n. 294 del 1995; ord. n. 28 del 1969; v. anche Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1626/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 14 del 2000; sentt. n. 413 del 1999 e n. 294 del 1995; ord. n. 28 del 1969; v. anche Sez.

Parole chiave

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esecuzione della pena revoca dell'esecutore testamentario revoca della decisione amministrativa autorizzazione all’esecuzione revisione della sentenza penale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLISTENA DANIELE nato a REGGIO CALABRIA il 08/04/1984 avverso l'ordinanza del 16/09/2024 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Daniele Polistena ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il ricorrente ha presentato istanza al giudice dell'esecuzione chiedendo la revoca di decreto penale, non opposto a suo tempo, in quanto il reato per cui è stato condannato il ricorrente non sussisterebbe; - l'istanza era completamente inammissibile, in quanto la verifica "dell'errore di fatto, in iudicando o in procedendo, in cui sia incorso il giudice della cognizione in una sentenza divenuta irrevocabile, è estranea alla competenza del giudice dell'esecuzione» (Corte cost., ord. n. 14 del 2000; sentt. n. 413 del 1999 e n. 294 del 1995; ord. n. 28 del 1969; v. anche Sez.

U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931, in motivazione); - l'inammissibilità dell'istanza a monte, correttamente rilevata dal giudice dell'esecuzione, rende inammissibile anche il ricorso con cui la questione è stata ulteriormente coltivata in sede di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presiden