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Ordinanza — n. 1622/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper evidentiary re-evaluation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1622/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding gunpowder and ammunition charges, but the Court held that such re-evaluation is reserved for the trial judge, not the appellate court. Furthermore, the appeal was rejected because the grounds lacked the required specificity and did not logically connect to the lower court's reasoning on mitigating factors and recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it requests a re-evaluation of evidence, as this belongs to the trial judge, and if the grounds of appeal lack specificity or fail to logically correspond to the reasoning of the judgment under review.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds evidence re-evaluation cassation review limits logical connection requirement infrazione alla legge sulle armi attentato contro la sicurezza militare procedura disciplinare militare

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata
273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 44201 del 29/09/2022, Testa
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATRANGA FRANCESCO GIORGIO nato a SANTA CRISTINA GELA il 22/12/1950 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Francesco Giorgio Matranga ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché consiste in una mera richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie sulla base delle quale i giudici del merito sono pervenuti al giudizio di responsabilità per la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), in cui il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori; - il secondo motivo di ricorso, in cui si deduce che il giudice di appello non avrebbe valutato il motivo di ricorso sul capo 2) che comprendeva non soltanto una critica alla sentenza di primo grado sulla condanna per l'omessa denuncia della detenzione di 857 grammi di polvere da sparo, ma anche sulla condanna per l'omessa denuncia di detenzione di 218 munizioni per arma comune da sparo, è inammissibile, perché, in realtà, leggendo l'atto di appello emerge che lo stesso argomenta soltanto sulla polvere da sparo, ma non sulle munizioni; il ricorso sostiene che il motivo di appello era riferito anche alla condanna per la detenzione delle munizioni perché in esso era dedotto che il giudice di primo grado "si limita ad affermare la responsabilità dell'imputato e la relativa pena senza indicare motivazione a sostegno di tale assunto", frase da cui, però, non si comprende in alcun modo che la stessa possa essere riferita alla detenzione delle munizioni, e che comunque, per la sua estrema genericità, non radicava alcun obbligo di decidere nel giudice di secondo grado, il che rende inammissibile anche la deduzione con cui il motivo viene ulteriormente coltivato in cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808:

Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione); - il terzo motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è inammissibile, perché privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico delle sentenze di merito sui motivi del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla quantificazione dell'aumento per la recidiva;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estenso