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Ordinanza — n. 1621/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are manifestly unfounded and lack legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1621/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Jessica Hadjovic inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's denial of a minor offense mitigation based on the non-timeliness of her conduct. The court found the arguments manifestly unfounded because the execution judge correctly applied the Constitutional Court's ruling that the 20 euro damage amount does not exhaust the assessment of the offense's minor nature. Consequently, the appeal was rejected as legally baseless.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; Corte Cost. n. 86/2024: The non-timeliness of conduct is a valid indicator of minor offense severity, and the specific monetary damage amount does not exhaust the judicial evaluation required by the Constitutional Court's definition of minor offenses.

Parole chiave

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appeal inadmissibility minor offense mitigation non-timeliness conduct Constitutional Court ruling procedural costs award reato di poca entità circostanza attenuante infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
Corte Cost. n. 86 del 16/04/2024

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 86/2024
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADJOVIC JESSICA nato a GENZANO DI ROMA il 26/10/1995 avverso l'ordinanza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Jessica Hadjovic ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una violazione di legge inesistente ed una asserita manifesta illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che la decisione del giudice dell'esecuzione che valorizza, ai fini del diniego dell'attenuante, la non estemporaneità della condotta è conforme alla pronuncia della Corte Cost. n. 86 del 16/04/2024, secondo cui "gli indici dell'attenuante di lieve entità del fatto - estemporaneità della condotta, scarsità dell'offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi", non essendo decisiva la circostanza evidenziata in ricorso che la rapina ha arrecato un danno patrimoniale di 20 euro, circostanza che è stata valorizzata ai sensi dell'art. 62, n. 4, cod. pen., ma che non esaurisce il giudizio di cui alla lieve entità del fatto imposto dalla pronuncia del giudice delle leggi;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il president