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Ordinanza — n. 1619/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for inadmissibility due to lack of specificity and prohibited evidence re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1619/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal filed by Cristian Muscas inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued against a lower court's judgment regarding liability and sentencing, but the court rejected the first ground as a mere request to re-evaluate evidence, which is reserved for the trial judge. Furthermore, the second and third grounds were dismissed for being too generic and failing to specifically address the reasoning of the contested decision. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the strict requirements for a valid cassation petition.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or facts, and appeals must be specific, rejecting generic citations or requests that merely ask for a new assessment of proof.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specificity of grounds evidence re-evaluation generic sentencing arguments Cassazione ordinanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata
273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCAS CRISTIAN nato a SAN GAVINO MONREALE il 24/11/1989 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Cristian Muscas ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato; Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché consiste in una mera richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie sulla base delle quale i giudici del merito sono pervenuti al giudizio di responsabilità, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, » Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), in cui il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori; - il secondo motivo di ricorso è affetto dal vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sui motivi per cui l'offesa non può ritenersi tenute; - il terzo motivo di ricorso sul diniego delle attenuanti generiche è del tutto generico, perché consiste in una somma di citazioni giurisprudenziali, che potrebbero essere ripetute per qualsiasi altro procedimento, senza prendere posizione sulla specifica motivazione del trattamento sanzionatorio contenuta nella sentenza impugnata, e senza considerare che "in ordine alle attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fax/ore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensor