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Ordinanza — n. 1617/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of unitary intent in criminal continuations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1617/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the continuation of crimes, but the court found the arguments manifestly unfounded based on established case law. The decision relied on the significant temporal distance between offenses as proof that subsequent crimes were not premeditated at the time of the first offense.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The recognition of criminal continuation requires a thorough verification of concrete indicators such as homogeneity of violations and temporal contiguity, where a relevant time gap between offenses negates the existence of a unitary intent.

Parole chiave

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criminal continuation unitary intent temporal distance premeditation Cassation appeal inadmissibility procedural costs sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI CRISTIAN nato a MESSINA il 12/12/1988 avverso l'ordinanza del 04/09/2024 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Cristian Lo Presti ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziò-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che la rilevante distanza temporale tra i reati che si chiede di porre in continuazione è un indice di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria, che rende non illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato in ordine temporale i successivi non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, iato temporale che è apprezzabile anche tra i reati oggetto delle sentenze nn. 2 e 3, che sono divisi da ben otto mesi di distanza, il che rende non manifestamente illogica la decisione impugnata anche con riferimento al rigetto del riconoscimento della continuazione relativamente a tali soli reati;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il p