Ordinanza — n. 1616/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO GENNARO nato a NAPOLI il 20/08/1987 avverso l'ordinanza del 23/07/2024 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gennaro Marino ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che nelle more della decisione il procuratore speciale del ricorrente ha rinunciato al ricorso, da cui consegue che il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1616/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO GENNARO nato a NAPOLI il 20/08/1987 avverso l'ordinanza del 23/07/2024 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gennaro Marino ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che nelle more della decisione il procuratore speciale del ricorrente ha rinunciato al ricorso, da cui consegue che il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presidente