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Ordinanza — n. 1614/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding substitution of detention and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1614/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Orlando Maichel inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The first ground was rejected due to a lack of specificity, as it merely expressed disagreement without logically connecting to the lower court's reasoning. The second ground concerning generic mitigating circumstances was dismissed because the appellate court properly considered the defendant's prior criminal record as required by law. Consequently, the appeal failed to meet the strict standards for admissibility under Italian criminal procedure.

Regesto Legislator

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Art. 58 I. 24 novembre 1981, n. 659; Art. 133 cod. pen.: A cassation appeal must demonstrate a specific logical connection to the contested decision, and judgments on generic mitigating circumstances based on prior criminal record are non-appealable in terms of fact-finding.

Parole chiave

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lack of specificity generic mitigating circumstances substitution of detention prior criminal record cassation admissibility attenuazione della pena sanzione sostitutiva motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 58 I. 24 novembre 1981, n. 659
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
659 è affetto dal vizio di specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai, fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO MAICHEL nato a VICENZA il 22/10/1977 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Maichel Orlando ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso dedicato alla mancata sostituzione della pena detentiva ex art. 58 I. 24 novembre 1981, n. 659 è affetto dal vizio di specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico della pronuncia impugnata, limitandosi a sostenere che la stessa non sia condivisibile; - il secondo motivo dedicato al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui "in ordine alle attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai, fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), come ha fatto la Corte di appello nel caso in esame, in cui ha evidenziato a tal fine i numerosi precedenti penali di cuu è gravato il ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il pres