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Ordinanza — n. 1613/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting merit court to re-evaluate evidence on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1613/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it merely requested the appellate court to re-evaluate the evidence regarding the defendant's criminal liability. The appellant argued for a reassessment of the probative weight, but the court held that such factual evaluation belongs exclusively to the judge of merit. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal cannot consist in a mere request for the merit court to re-evaluate the evidence, as this constitutes an unauthorized intrusion into the exclusive domain of the judge of merit.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of evidence judicial review limits criminal liability assessment probative weight evaluation infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi abuso di materiali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata
273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONORA CHEN nato a MIRANDOLA il 27/08/1985 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Chen Bonora ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è inammissibile, perché consiste in una mera richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie sulla base delle quale i giudici del merito sono pervenuti al giudizio di responsabilità a carico dell'imputato per la ricettazione della carabina ad uso sportivo provento di furto rinvenuta nel prefabbricato annesso alla roulotte in cui egli viveva, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), in cui il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presidente