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Ordinanza — n. 1610/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments on unitary intent and association charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1610/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the continuation of proceedings and challenged the assessment of unitary criminal intent based on temporal distance between offenses. The court rejected these claims as manifestly unfounded, citing established jurisprudence requiring concrete indicators of planned behavior beyond mere temporal proximity.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The court must reject a cassation appeal if the arguments are manifestly unfounded and contrary to consolidated case law regarding the criteria for establishing unitary criminal intent.

Parole chiave

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unitary criminal intent continuation of proceedings association crime charges manifestly unfounded appeal temporal proximity analysis furti connessi reato continuato concorso di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 605 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLIMENI ARMANDO nato a NAPOLI il 18/10/1965 avverso l'ordinanza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; acre udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; i )2 /1.4(2? O? o Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Armando Climeni ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Vincenzo Fiume, insiste negli argomenti proposti nel ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che la distanza temporale è un indice di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria, che rende non illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato in ordine temporale i successivi non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, ) mentre il ricorso non attacca in modo specifico la valutazione espressa nell'ordinanza impugnata secondo cui la prossimità tra i reati oggetto delle sentenze nn.

1. e 5. sia una mera contingenza e non riveli, quindi, una unicità di disegno criminoso; da ultimo, l'argomento speso in ricorso, secondo cui lo stesso è stato imputato anche del reato di cui all'art.416 cod. pen. finalizzato alla perpetrazione dei più furti d'auto, non introduce elementi di illogicità manifesta della motivazione, atteso che il ricorrente è stato assolto da tale contestazione ed in ogni caso la data di inizio della permanenza del reato associativo riportata in ricorso è successiva alle date del commesso reato di tutti i fatti, tranne quello sub 2., oggetto dell'istanza di continuazionej Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensor