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Ordinanza — n. 1609/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1609/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1609/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLUCCI IOLANDA nato a NAPOLI il 25/09/1968 avverso la sentenza del 03/10/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD/tic lAdj dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Iolanda Paolucci ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dall'imputata personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", e che, alla data del 14 gennaio 2020, della proposizione dell'appello, riqualificato in ricorso il difensore, avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1609/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", e che, alla data del 14 gennaio 2020, della proposizione dell'appello, riqualificato in ricorso il difensore, avv.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate difetto formale di procedura tempestività dell'istanza di ricusazione difetto di sottoscrizione eccezioni processuali tardive
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLUCCI IOLANDA nato a NAPOLI il 25/09/1968 avverso la sentenza del 03/10/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD/tic lAdj dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Iolanda Paolucci ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dall'imputata personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", e che, alla data del 14 gennaio 2020, della proposizione dell'appello, riqualificato in ricorso il difensore, avv.

Nicola Giovanni Saetta, non era iscritto all'albo dei Cassazionisti, essendolo soltanto dal 24 marzo 2023; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presidente