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Ordinanza — n. 1608/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are repetitive and second ground contradicts established case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1608/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Napodano's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that three of the four grounds were merely repetitive of arguments already properly evaluated and dismissed by the lower court, lacking any manifest illogicality. Additionally, the second ground was rejected because it contradicted established precedent regarding the autonomous nature of illegal ammunition possession when linked to a clandestine firearm.

Regesto Legislator

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Art. 697 cod. pen.; Art. 23 legge 110/1975: When ammunition constitutes the ordinary supply of a clandestine firearm, the crime of illegal possession is autonomous and not absorbed by the firearm offense, contrary to arguments claiming otherwise.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds autonomous crime illegal ammunition clandestine firearm manifest illogicality procedural costs violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 697 cod. pen.
Art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110
pen., con esclusione dell'assorbimento nella fattispecie di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, trattandosi di munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere detenuta legalmente" (Sez.
art. 697 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 1898 del 17/09/2020
110, trattandosi di munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere detenuta legalmente" (Sez. 1, Sentenza n. 1898 del 17/09/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPODANO GIOVANNI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 29/09/1989 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giovanni Napodano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, sulla particolare tenuità, sulla recidiva e sulle attenuanti generiche, sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, di cui aggrediscono il giudizio discrezionale senza riuscire ad individuare un tratto di illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata; - il secondo motivo è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui "nell'ipotesi di detenzione illegale di munizioni che, per numero e calibro, costituiscono ordinaria dotazione di un'arma clandestina detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto, si configura l'autonomo reato di cui all'art. 697 cod. pen., con esclusione dell'assorbimento nella fattispecie di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, trattandosi di munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere detenuta legalmente" (Sez. 1, Sentenza n. 1898 del 17/09/2020, dep. 2021, Scalfari, Rv. 280298);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presid