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Ordinanza — n. 1606/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints lacking manifest illogicality in the lower court's order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1606/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giacomo Salvatore Amato's appeal inadmissible because the grounds relied on were merely factual complaints rather than legal errors. The lower court's order regarding semilibertà was found to comply with established jurisprudence requiring a critical revision process and scientific personality assessment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if based solely on factual grievances or alleged illogicality that does not emerge from the contested decision's text, as the court must verify compliance with statutory requirements for semilibertà.

Parole chiave

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semilibertà appeal inadmissible cassation factual grievances manifest illogicality critical revision process personality assessment procedural costs assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 684 del 27/01/1999, D'Andrea
Sez. 1, Sentenza n. 775 del 06/12/2013, Angilletta
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO GIACOMO SALVATORE nato a MARSALA il 07/01/1965 avverso l'ordinanza del 09/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giacomo Salvatore Amato ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché rilevanti una assenta illogicità manifesta o contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che, ai fini della concessione della semilibertà, la circostanza che il condannato abbia avviato un profondo processo di revisione critica delle precedenti scelte devianti è richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 684 del 27/01/1999, D'Andrea, Rv. 212670); l'ordinanza impugnata rispetta anche l'ulteriore principio espresso in sede di legittimità, secondo cui il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità (Sez. 1, Sentenza n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404), essendo coerente la decisione del giudice rispetto alle risultanze dell'istruttoria; restano, invece, inconferenti, una volta ritenuto insufficiente il percorso di revisione critica del condannato, le ulteriori deduzioni formulate in ricorso, che non sarebbero comunque in grado di disarticolare il percorso logico dell'ordinanza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presidente