Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of developed legal argumentation and mere request for evidence re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pietro Leone inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal failed to present substantive legal arguments, instead merely requesting a re-evaluation of the evidence regarding the introduction of phones and drugs that led to the revocation of his semi-liberty measure. Consequently, the court rejected the claim because the argument concerning the violation of the treatment path was only briefly mentioned without a developed logical critique of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not contain substantive legal arguments and instead reduce to a mere request for re-evaluation of the evidentiary record or a superficial mention of procedural violations without developed critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE PIETRO nato a SALERNO il 13/04/1980 avverso l'ordinanza del 07/08/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Pietro Leone ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso non spende motivi in diritto ma si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio alla luce del quale il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di attribuire al condannato, e non ad altri detenuti, la introduzione nel carcere dei telefoni cellulari e dello stupefacente che hanno determinato la revoca della misura alternativa della semilibertà, mentre l'argomento sulla rilevanza della violazione nel percorso trattamentale seguito dal condannato è soltanto accennato, ma non sviluppato mediante una critica argomentata al percorso logico della ordinanza impugnata sul punto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al. pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presidente