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Ordinanza — n. 1602/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1602/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1602/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONAROTA GEREMIA nato a CANOSA DI PUGLIA il 17/01/2000 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Geremia Buonarota ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è inammissibile, perché consiste in una mera richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie, in particolare in punto di elemento soggettivo del reato e micidialità degli ordigni rinvenuti, sulla base delle quale i giudici del merito sono pervenuti al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 I. 2 ottobre 1967, n. 895, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1602/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 2 I. 2 ottobre 1967, n. 895, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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uso delittuoso di materie esplosive sostanze pericolose sostanze soggette a restrizione reati qualificati contro gli stupefacenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali inutilizzabilità delle prove illecite
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONAROTA GEREMIA nato a CANOSA DI PUGLIA il 17/01/2000 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Geremia Buonarota ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è inammissibile, perché consiste in una mera richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie, in particolare in punto di elemento soggettivo del reato e micidialità degli ordigni rinvenuti, sulla base delle quale i giudici del merito sono pervenuti al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 I. 2 ottobre 1967, n. 895, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), in cui il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presidente