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Ordinanza — n. 1601/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because parties' agreement limits review to non-renounced grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1601/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Lorenzo Ferlito's appeal inadmissible de plano. The appellant challenged a second-instance judgment based on a violation of law, but the parties had previously agreed on the specific terms of the settlement. The court ruled that such agreements restrict the higher court's cognition to grounds not explicitly waived by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; When parties reach an agreement on the merits, the court of appeal cannot consider unrenounced grounds in cassation, and the legality of the penalty is assessed only against the agreed terms.

Parole chiave

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de plano inadmissibility party agreement limitation renunciation of grounds cassation review scope settlement terms binding motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023, Spina
pen., e che "nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati" (Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv.
Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella
285628), posto che "l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia" (Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
Sez. 5, Sentenza n. 4709 del 20/09/2019, Ferrarini
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERLITO LORENZO nato a CATANIA il 07/09/1968 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAil.A2Jdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Lorenzo Ferlito ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e che "nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati" (Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628), posto che "l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia" (Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619) e, nel caso in esame, il ricorso individua una violazione di legge manifestamente insussistente, atteso che "il giudice, qualora ritenga di accedere all'accordo, non può discostarsi dai termini in cui è stato prospettato" (Sez.

U, Sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481, in motivazione), e che, ai fini della impugnazione di questa sentenza, il principio di legalità della pena attiene alla pena complessivamente concordata ed è rispettato se la stessa non esorbita i limiti massimi edittali previsti per la fattispecie di reato (Sez. 5, Sentenza n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il preside