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Ordinanza — n. 1597/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity violating specific requirement to state legal and factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1597/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Raffaele Di Firmo inadmissible due to a lack of specific legal and factual grounds. The appellant argued that the lower court's decision contained a defect in reasoning regarding liability, but the court found the complaint to be absolutely generic. Consequently, the appeal was rejected under Article 581(d) of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the legal and factual grounds supporting the request, as such genericity violates the statutory requirements for proper pleading.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible cassation defect in reasoning Code of Criminal Procedure specific legal grounds bancarotta fraudolenta contraffazione di merci abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Il motivo, infatti, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414
Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv.
Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596
242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FIRMO RAFFAELE nato a SAN SEVERO il 06/02/1977 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile. Il motivo, infatti, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.

d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci