Ordinanza — n. 1596/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUMAN ABDELLATIF (CUI 041AGBE) nato il 15/05/1984 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia e vizio di motivazione in relazione al mancato rilievo di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen; Ritenuto che il motivo è inammissibile. Il motivo, infatti, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1596/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod.proc.pen; Ritenuto che il motivo è inammissibile. Il motivo, infatti, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUMAN ABDELLATIF (CUI 041AGBE) nato il 15/05/1984 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia e vizio di motivazione in relazione al mancato rilievo di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen; Ritenuto che il motivo è inammissibile. Il motivo, infatti, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.
d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec