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Ordinanza — n. 1594/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against denial of non-prosecution due to habitual offense and minor harm.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1594/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Abbi John inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The territorial court correctly denied the special cause of non-prosecution under Article 131 bis of the Penal Code because the defendant's offense was not minor and his behavior was habitual. The court found that the defendant's actions, including hiding drugs and evading controls, demonstrated a significant capacity to offend, satisfying the statutory requirements for habitual delinquency.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 73 d.P.R. 309/90; The special cause of non-prosecution requires both minor harm and non-habitual behavior, where habitual conduct is established by at least two subsequent offenses, and the territorial court's assessment of these elements is binding unless manifestly illogical.

Parole chiave

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special cause of non-prosecution habitual offense requirement minor harm threshold Article 131 bis Penal Code drug trafficking habitual inadmissible appeal Cassation review standard alibi

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R.
Art. 133 c.p.
Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj
art. 131 bis cod.pen
art. 73 d.p.R. 309/90
in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R.
art. 133 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBI JOHN nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Abbi John, che contesta il diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile perché manifestamente infondato avendo la corte territoriale escluso l'applicazione della disposizione normativa in ragione del grado dell'offesa non tenue avuto riguardo non solo al quantitativo pur modesto, tantè che stata riconosciuta la fattispecie di lieve entità dell'art. 73 d.p.R. 309/90, ma in considerazione delle circostanze dell'azione sintomatiche di una non minimale capacità a delinquere tenuto conto che il medesimo imputato aveva occultato la sostanza stupefacente già suddivisa in più involucri ai 3104. 4n lk piedi dell'albero vicino alla panchinaiverArs seduto adottando modalità di spaccio pur rudimentali ma nel contempo scaltre idonee ad eludere i controlli (cfr. pag. 3).

La norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa) mentre, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ciò posto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di principi qui riportati e con motivazione non manifestamente illogica ha negato l'applicazione della causa di non punibilità. Rilevato 5.1.‘ pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consig ste