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Ordinanza — n. 1592/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for special non-punishment due to habitual behavior and insufficient offense tenderness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1592/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Jabri Fathi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The territorial court had rejected the claim for special non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code because the defendant's behavior was habitual and the offense lacked the required tenderness. The court ruled that habitual behavior is established when the author commits at least two offenses beyond the one under review, a condition met in this case.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990; The special cause of non-punishment requires both particular tenderness of the offense and non-habitual behavior, where habit is proven by at least two subsequent or prior offenses.

Parole chiave

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special non-punishment habitual behavior offense tenderness Article 131 bis Cassazione Roma criminal appeal inadmissible appeal punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Art. 73 comma 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile perché manifestamente infondato avendo la corte territoriale escluso l'applicazione della disposizione normativa in ragione dell'abitualità del comportamento.
Art. 133 c.p.
art. 131 bis cod.pen
art. 133 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JABRI FATHI nato il 25/09/1995 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Jabri Fathi, che contesta il diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile perché manifestamente infondato avendo la corte territoriale escluso l'applicazione della disposizione normativa in ragione dell'abitualità del comportamento.

La norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa) mentre, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590), situazione ricorrente come risulta dal provvedimento impugnato a pag.

3. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consigl' stensore Il P