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Ordinanza — n. 1591/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming legal error in agreed sentence due to lack of personal drug use finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1591/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the claim that the lower court erred in qualifying the offense. The appellant argued the legal characterization was wrong because the court failed to consider the personal use of the drugs, yet the trial court's reasoning remained consistent with the investigation files. The court ruled that only manifest errors in law are admissible for cassation, and since the qualification presented no room for reasonable doubt, the appeal was properly rejected.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging the legal qualification in a sentence based on an agreement are inadmissible unless they reveal a manifest error, as mere differences in legal opinion do not constitute grounds for cassation.

Parole chiave

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agreed sentence appeal manifest error in law legal qualification error inadmissible appeal drug trafficking offense reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che: in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
d.P.R. 309/90, art. 73, comma 5
pen., il Tribunale di Milano ha applicato all'attuale ricorrente la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YASSINE BOUZEKRI (CUI 01DJAWH) nato il 01/07/1965 avverso la sentenza del 19/07/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; j _— udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 19/07/2024, pronunciata ex art. 444 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n. 14377 del 31/03/2021
(Sez.2, n. 14377 del 31/03/2021,Rv.281116 - 01;
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez.6, n.2721 del 08/01/2018
Sez.3, n.34902 del 24/06/2015
Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153; Sez.
Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012
Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012 dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YASSINE BOUZEKRI (CUI 01DJAWH) nato il 01/07/1965 avverso la sentenza del 19/07/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; j _— udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 19/07/2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato all'attuale ricorrente la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione al mancato rilievo della destinazione ad uso personale dello stupefacente, è manifestamente infondato.

Considerato che: in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez.2, n. 14377 del 31/03/2021,Rv.281116 - 01;

Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 27261901); secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre l'errore manifesto quando sussiste realmente l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità: l'errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere solo dinanzi ad un evidente error in iudicando che "dissimuli un'illegale trattativa sul nomen iuris, ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez.6, n.2721 del 08/01/2018, Rv.272026 - 01;

Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012 dep. il 2.4.2013, Rv. 254865: Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692 Rv.246394 - 01); nel caso di specie, non sussiste il vizio lamentato, in quanto la motivazione della sentenza è adeguata perché basata sugli atti di indagine in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputazione. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend