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Ordinanza — n. 1586/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted from appeal dismissed as inadmissible for merit-based arguments on fine liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1586/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible after it was converted into a cassation petition due to the fine-only nature of the conviction. The appellant argued against the court's finding of liability for environmental offenses, but the Court held that such arguments constitute merit-based challenges. Consequently, the Court ruled that the converted petition lacked the required formal and substantive requirements for a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 593 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 568 comma 5 cod. proc. pen.: When an appeal is converted into a cassation petition for a conviction involving only a fine, the converted act must strictly adhere to the substantive and formal requirements of a cassation appeal; merit-based arguments are inadmissible in this context.

Parole chiave

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conversion appeal cassation fine only conviction inadmissible cassation merit arguments illegitimacy environmental liability fine rifiuto edile rifiuti non recuperabili rifiuti metallici

Disposizioni normative citate

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Art. 593 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 568 comma 5 cod. proc. pen.
art. 568 comma 5 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004
Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999
Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAGOSTINO LUCIA nato a GIOVINAZZO il 10/08/1955 avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza pronunciata in data 16/5/2024, il Tribunale di Bari dichiarava l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 192-256, comma 2, d.lgs 152/206 la condannava alla pena di euro 10.000,00 di ammenda. Rilevato che l'imputata ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione (trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e, quindi di sentenza inappellabile ex art.593 comma 3 cod.proc.pen., l'appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex art. 568 comma 5 cod.proc.pen.), con il quale articola motivo con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità.

Ritenuto che il motivo è inammissibile. L'impugnazione proposta come appello, riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen., sulla base del principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, ciò comportando che l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (ex multis, Sez.3, n.26905 del 22/04/2004, Rv.228729;

Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999, Rv. 213835). Nella, specie, il motivo ha ad oggetto esclusivamente censure di merito mosse all'impugnata sentenza, riguardanti la rivalutazione del compendio probatorio, censure non proponibili in sede di legittimità. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C