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Ordinanza — n. 1582/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it constitutes mere factual complaints precluded in final review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1582/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding liability, but the court found this constituted mere factual complaints rather than a legal error. Consequently, the appeal was rejected because re-evaluating factual findings is precluded in the final jurisdiction stage.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in the final jurisdiction stage are limited to legal errors; mere complaints regarding factual findings or requests for a different assessment of evidence are inadmissible as they constitute precluded factual re-evaluation.

Parole chiave

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final jurisdiction appeal inadmissible complaint factual re-evaluation precluded review procedural costs liability reasoning Corte di Cassazione alibi

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006
Sez. 5, n. 39048/2007
Sez. 6, n. 25255 del 2012
238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099; cfr.
Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256
Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICENI ANDREA nato a CHIARI il 07/01/1986 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099; cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 06