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Ordinanza — n. 1579/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing proportionality rather than statutory illegality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1579/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Barbetta Ivan inadmissible de plano. The appellant argued that the agreed sentence violated Article 133 of the Penal Code regarding its base amount, but the court found no issues of statutory illegality. The court ruled that challenges to the proportionality of the sentence fall outside the scope of admissible cassation grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging the proportionality of a sentence rather than its statutory illegality are inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal proportionality principle sentencing review de plano dismissal statutory illegality commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti importazione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Va ricordato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 133 cod. pen.
Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 133 cod.pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA IVAN nato a BARI il 02/12/2004 avverso la sentenza del 15/05/2024 del TRIBUNALE di BARI!dato aiviso alle parti; udita la relazion-e- -s-volt'a dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 15/05/2024, pronunciata ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA IVAN nato a BARI il 02/12/2004 avverso la sentenza del 15/05/2024 del TRIBUNALE di BARI!dato aiviso alle parti; udita la relazion-e- -s-volt'a dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 15/05/2024, pronunciata ex art. 444 cod.
art. 133 cod.pen
Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 133 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv.276509
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa (Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv.276509 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA IVAN nato a BARI il 02/12/2004 avverso la sentenza del 15/05/2024 del TRIBUNALE di BARI!dato aiviso alle parti; udita la relazion-e- -s-volt'a dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 15/05/2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha applicato a Barbetta Ivan la pena concordata in relazione al reato di all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 309/90. Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 133 cod.pen. e si censura l'entità della pena base concordata, è inammissibile, non profilandosi aspetti di illegalità della pena.

Va ricordato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa (Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv.276509 - 01). Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis