Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing proportionality rather than statutory illegality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Barbetta Ivan inadmissible de plano. The appellant argued that the agreed sentence violated Article 133 of the Penal Code regarding its base amount, but the court found no issues of statutory illegality. The court ruled that challenges to the proportionality of the sentence fall outside the scope of admissible cassation grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging the proportionality of a sentence rather than its statutory illegality are inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA IVAN nato a BARI il 02/12/2004 avverso la sentenza del 15/05/2024 del TRIBUNALE di BARI!dato aiviso alle parti; udita la relazion-e- -s-volt'a dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 15/05/2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha applicato a Barbetta Ivan la pena concordata in relazione al reato di all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 309/90. Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 133 cod.pen. e si censura l'entità della pena base concordata, è inammissibile, non profilandosi aspetti di illegalità della pena.
Va ricordato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa (Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv.276509 - 01). Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis