Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the defendant's personal waiver of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Martiocco Giovanni inadmissible. The defendant had previously waived his right to appeal in a personal act dated October 29, 2024, which superseded an earlier waiver by his defense counsel. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a monetary fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589 cod. proc. pen.; The right to appeal may be waived by the accused personally, and such a waiver renders a subsequent cassation appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTIOCCO GIOVANNI nato a COLLEFERRO il 27/06/1996 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che Martiocco Giovanni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e art. 337 cod.pen. Ritenuto che il ricorso è inammissibile per rinuncia sottoscritta personalmente dall'imputato, pervenuta in data 29/10/2024, ai sensi dell'art. 589 cod.proc.pen., come formalizzata con atto dell'08/09/2022 del difensore di fiducia e procuratore speciale (S.U. n. 126003 del 24/11/2015, Celso, Rv 266244). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene congrua nella misura di C 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06/1