Italian court dismisses appeal claiming violation of sentencing guidelines due to insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Diana Paolo inadmissible. The appellant argued that the lower court violated Article 163 of the Penal Code and suffered from a defect in reasoning regarding the application of Article 133. The court ruled that the trial judge is not obligated to examine every element listed in the statute but may limit itself to the factors deemed predominant, which the lower court did by citing the non-occasional nature of the drug trafficking. Consequently, the court found the reasoning congruous and free from logical flaws, rejecting the appeal and ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The trial judge is not bound to consider all elements enumerated in the relevant article but may select only those considered predominant, provided the reasoning remains logical and sufficient to justify the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA PAOLO nato a ROMA il 16/02/1972 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 163 cod.pen. e vizio di motivazione; Ritenuto che il motivo è inammissibile. il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez.5, n.57704 del 14/09/2017, Rv.272087;
Sez.3,n.35852 del 11/05/2016, Rv.267639; Sez.2, n.37670 del 18/06/2015, Rv.264802; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136). Nella specie, la Corte territoriale, ha dato rilievo ostativo ad una prognosi positiva alle modalità della condotta (non occasionalità della condotta e delle ripetute cessioni di stupefacente). La motivazione è congrua ed esente da vizi logici e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci