Cassation court dismisses appeal regarding confiscation of seized funds under Art. 240 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had imposed confiscation based on Articles 85-bis of the Anti-Money Laundering Law and Article 240-bis of the Penal Code rather than Article 240. The appellant's complaint regarding the lack of specific motivation concerning the link between the funds and the crime was deemed manifestly unfounded and unrelated to the actual reasoning provided by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 240 cod. pen.; Art. 85-bis d.P.R. 309/1990; Art. 240-bis cod. pen.: The court rejects an appeal challenging the legal basis for confiscation when the lower court correctly applies alternative statutory provisions regarding the availability of funds and proportionality to the defendant's financial situation, rendering the complaint about omitted motivation on the specific nexus of pertinence manifestly unfounded.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: N'BAYA SAMI nato il 03/08/1980 avverso la sentenza del 14/05/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 14/05/2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato all'attuale ricorrente la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/90, con confisca del denaro in sequestro. Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod.pen, è inammissibile.
Il Giudice di merito non ha disposto la confisca della somma di denaro in sequestro ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod.pen. ma in base al disposto degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod.pen. esprimendo adeguata motivazione in ordine alla disponibilità della stessa in capo all'imputato ed alla sproporzione rispetto alle condizioni reddituali dello stesso; la doglianza proposta, con la quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra il denaro e l'illecito contestato (presupposto della diversa confisca di cui all'art. 240, comma 1, cod.pen.) è, quindi, manifestamente infondata e del tutta avulsa dal contenuto del provvedimento impugnato.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così