Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1573/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding confiscation of seized funds under Art. 240 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1573/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had imposed confiscation based on Articles 85-bis of the Anti-Money Laundering Law and Article 240-bis of the Penal Code rather than Article 240. The appellant's complaint regarding the lack of specific motivation concerning the link between the funds and the crime was deemed manifestly unfounded and unrelated to the actual reasoning provided by the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 240 cod. pen.; Art. 85-bis d.P.R. 309/1990; Art. 240-bis cod. pen.: The court rejects an appeal challenging the legal basis for confiscation when the lower court correctly applies alternative statutory provisions regarding the availability of funds and proportionality to the defendant's financial situation, rendering the complaint about omitted motivation on the specific nexus of pertinence manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation of seized funds Anti-Money Laundering Law Penal Code Article 240 inadmissible appeal proportionality to income confisca di valori patrimoniali possesso illecito di stupefacenti appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 240 cod. pen.
Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod.pen, è inammissibile.
Art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
Art. 240-bis cod. pen.
Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod.pen, è inammissibile.
Art. 73 d.P.R. 309/90
pen., il Tribunale di Milano ha applicato all'attuale ricorrente la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73 del d.P.R.
Art. 444 cod. proc. pen.
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: N'BAYA SAMI nato il 03/08/1980 avverso la sentenza del 14/05/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 14/05/2024, pronunciata ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: N'BAYA SAMI nato il 03/08/1980 avverso la sentenza del 14/05/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 14/05/2024, pronunciata ex art. 444 cod.
artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
ma in base al disposto degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: N'BAYA SAMI nato il 03/08/1980 avverso la sentenza del 14/05/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 14/05/2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato all'attuale ricorrente la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/90, con confisca del denaro in sequestro. Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod.pen, è inammissibile.

Il Giudice di merito non ha disposto la confisca della somma di denaro in sequestro ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod.pen. ma in base al disposto degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod.pen. esprimendo adeguata motivazione in ordine alla disponibilità della stessa in capo all'imputato ed alla sproporzione rispetto alle condizioni reddituali dello stesso; la doglianza proposta, con la quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra il denaro e l'illecito contestato (presupposto della diversa confisca di cui all'art. 240, comma 1, cod.pen.) è, quindi, manifestamente infondata e del tutta avulsa dal contenuto del provvedimento impugnato.

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così