Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to factual complaints and non-syndicable sentencing facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the first ground as mere factual complaints precluded in the final review stage. The second ground was dismissed because the lower court's assessment of the specific prior record under Article 133 of the Penal Code constituted a non-syndicable factual finding. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, 37, 38 c.p.p.; Art. 58, 689/1984: Factual complaints regarding the evaluation of evidence are inadmissible in the final review stage, and the assessment of conditions for substitute penalties based on prior records is a non-syndicable factual determination unless manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITOONI AZIZ (CUI 04VF93L) nato il 06/02/1988 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che: con un primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; Ritenuto che il primo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559;
Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Ritenuto che il secondo motivo è inammissibile. La Corte di appello, nel valutare i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ha dato rilievo ostativo al precedente specifico risalente al 2017, da cui risulta gravato l'imputato, dal quale ha desunto che il predetto non aveva tratto alcun effetto deterrente tanto che la pena sostitutiva invocata non risultava idonea in concreto alla rieducazione del condannato ai sensi dell'art. 58 I. 689/1984; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità; va ricordato che "l'accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58, consentono di far luogo alla sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessa legge costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico" (Sez.2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv.263300;
Sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993, Rv. 194152. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend