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Ordinanza — n. 1571/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against requested penalty sentence dismissed for lack of admissible grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1571/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a requested penalty sentence based on alleged lack of reasoning regarding a prior acquittal, rather than the specific grounds permitted by law. The Court ruled that appeals against such sentences are strictly limited to issues regarding the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty, none of which were raised.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against requested penalty sentences are admissible only for specific grounds concerning the defendant's will, correlation, legal qualification, or penalty legality; other grievances are inadmissible.

Parole chiave

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requested penalty sentence cassation appeal grounds Art. 448 CPP procedural inadmissibility legal qualification error eccezioni processuali tardive ammende per infrazione procedurale notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUDEBI CHINAZA JOHN nato il 03/05/1992 avverso la sentenza del 17/07/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVA4at-e-avoisg-ali~ti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; z Il ricorso di Tudebi Chinaza John avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle