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Ordinanza — n. 1570/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction for lack of reasoning and failure to specify the most serious crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1570/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals by three defendants regarding their drug trafficking convictions inadmissible. The court found the lower court's reasoning on sentencing enhancements for continued offenses was congruous and aligned with Supreme Court precedents, while rejecting the complaint about the unspecified most serious crime as irrelevant since all charged offenses held equal statutory gravity. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on lack of reasoning or failure to specify the most serious crime in continued offenses are inadmissible if the sentencing logic is sound and all offenses share equal statutory gravity.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking continued offenses sentencing enhancement most serious crime lack of reasoning inadmissible appeal procedural costs termine di comunicazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
art 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021
Sez.U, n. 748 del 12/10/1993
Sez.U, n. 15 del 26/11/1997
Sez.U, n. 25939 del 28/02/2013
Sez.4, n.6853 del 27/01/2009
309/1990, e, quindi, reati tutti di pari gravità; non si rendeva, pertanto, necessaria alcuna specificazione in ordine al reato più grave (cfr anche Sez.4, n.6853 del 27/01/2009, Rv.242867, in motivazione).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FAKHAREDDINE MOHAMED nato il 29/04/1991 KHALKHAL MOHAMMED nato il 17/10/1998 KHALKHAL NABIL nato il 22/12/1997 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che i ricorrenti con un unico motivo di ricorso deducono vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; letta la memoria difensiva depositata; Ritenuto che il motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice a titolo di continuazione tra i reati, evidenziando che si trattava di aumenti distinti, modesti e giustificati dalle complessive modalità dei fatti e dal tipo di sostanze cedute, nonchè diversificati in base alla differenza quantitativa e qualitativa delle condotte tenute dai diversi imputati.

La motivazione è congrua e non manifestamente illogica, nonchè in linea con il dictum delle Sezioni Unite, in tema di reato continuato, secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv.282269 - 01). Anche la doglianza ulteriore relativa alla mancata indicazione del reato più grave è manifestamente infondata. La circostanza che i Giudici di merito non abbiano indicato il reato più grave non ha rilievo ai fini della motivazione relativa alla determinazione della pena, essendo stata correttamente indicata la pena base e l'aumento a titolo di continuazione, posto che il criterio per determinare il reato più grave non è quello concreto, ma quello astratto derivante dalla "più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare" (Sez.U, n.748 del 12/10/1993, dep.25/01/1994, Rv.195805 - 01;

Sez.U, n.15 del 26/11/1997,dep.03/02/1998, Rv.209485 - 01; Sez.U, n.25939 del 28/02/2013, Rv.255347 - 01); nella specie, erano contestati al ricorrente plurimi atti di cessione di stupefacente ex art 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990, e, quindi, reati tutti di pari gravità; non si rendeva, pertanto, necessaria alcuna specificazione in ordine al reato più grave (cfr anche Sez.4, n.6853 del 27/01/2009, Rv.242867, in motivazione). Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am