Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to defendant's prior criminal record and pending cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alfredo Sbano's appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellate court justified the refusal by citing the defendant's prior criminal record and pending judicial proceedings of similar nature as overriding factors. Consequently, the court upheld the lower court's decision, emphasizing that these historical elements preclude the application of leniency despite the defendant's confession.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod.pen.; The denial of generic mitigating circumstances is justified when the defendant's prior criminal record and pending proceedings of similar nature constitute preponderant and overriding obstacles to granting leniency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBANO ALFREDO nato a BRINDISI il 22/06/1988 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 62 bis cod.pen.; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha giustificato il diniego delle circostanze attenuati generiche, con argomentazioni congrue e privi di vizi di logici, richiamando, quali elementi ostativi e preponderanti, il precedente penale dell'imputato e le sue pendenze giudiziarie, anche per delitti della stessa indole, rispetto alla confessione resa dall'imputato in sede di convalida dell'arresto (cfr in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826;
Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146; Sez.5, n.39473 del 13/06/2013, Rv.257200). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso