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Ordinanza — n. 1563/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing adequacy and late non-punibility claim under Art. 131 bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1563/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ciliberti Nicola inadmissible and dismissed all three grounds. The first ground regarding sentencing adequacy was rejected because the judge's use of terms like 'congrua' implicitly satisfied the requirement to consider all aggravating factors under Article 133 of the Penal Code. The second ground, contesting the lack of non-punibility under Article 131 bis of the Penal Code, was inadmissible as it was raised for the first time in the final appeal, violating procedural rules. The third ground concerning recidivism was found manifestly unfounded based on established case law and the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 609, comma 3, cod. proc. pen.: The judge's discretionary sentencing within the statutory range is unreviewable when applied in a medium measure, and new non-punibility defenses must be raised in the second instance.

Parole chiave

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sentencing adequacy non-punibility defense recidivism exclusion procedural inadmissibility discretionary sentencing power commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti traffico qualificato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 133 cod.pen.
309, è manifestamente infondato tenuto conto del riferimento alla gravità del fatto in ragione del quantitativo (530 dosi singole) e della personalità del ricorrente gravato da precedente penale e dunque agli elementi di cui all'art. 133 cod.pen.
Art. 131 bis cod.pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. come mod.
Art. 609, comma terzo, cod. proc. pen.
150 del 2022, è inammissibile perché devoluta per la prima volta nel giudizio di legittimità ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello.
D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28
art. 133 cod.pen
309, è manifestamente infondato tenuto conto del riferimento alla gravità del fatto in ragione del quantitativo (530 dosi singole) e della personalità del ricorrente gravato da precedente penale e dunque agli elementi di cui all'art. 133 cod.pen.
art. 131 bis cod.pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina
S.U. n. 35738 del 27/05/2010, P.G. in Calibè
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILIBERTI NICOLA nato a ANDRIA il 30/05/1981 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Ciliberti Nicola, che contesta la correttezza della motivazione in punto trattamento sanzionatorio in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente infondato tenuto conto del riferimento alla gravità del fatto in ragione del quantitativo (530 dosi singole) e della personalità del ricorrente gravato da precedente penale e dunque agli elementi di cui all'art. 133 cod.pen.

Deve rammentarsi che l'obbligo della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata deve ritenersi sufficientemente osservato qualora il giudice dichiari di ritenere "adeguata" o "congrua" o "equa" la misura della pena applicata o ritenuta applicabile nel caso concreto, la scelta di tali termini, infatti, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., principio che deve essere riaffermato nel caso in cui, come quello in esame, la misura della pena irrogata è stata esplicitamente applicata in misura media che consente di ritenere adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015,Scaramozzino,Rv. 265283;

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media (come nel caso in esame nel quale è stata irrogata la pena di anni due di reclusione), anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. come mod. dalla legge n. 150 del 2022, è inammissibile perché devoluta per la prima volta nel giudizio di legittimità ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello. Nel caso in esame la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 10/10/2023 e, dunque, successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, e il ricorrente non aveva chiesto l'applicazione né nei motivi di appello e neppure sollecitata in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 Gravina, Rv. 266678).

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata esclusione della recidiva è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) e della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato a pag.

3. La sentenza impugnata ha argomentato la maggiore pericolosità in capo all'imputato derivante dal precedente penale specifico da cui ha tratto elementi per ritenere che il predetto sia stabilmente inserito nel modo del traffico stupefacenti, e dunque la maggiore pericolosità. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Co