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Ordinanza — n. 1562/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic criticism of sentencing and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1562/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Campanella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of drug trafficking responsibility and the severity of the sentence, arguing for a retrial. The court rejected these claims as generic criticisms that failed to provide new evidence or logically refute the existing factual findings and prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely criticizes the reasoning of the lower court without presenting new facts or evidence that could alter the outcome.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking conviction sentencing review generic criticism Cassazione ordinanza elusione fiscale onere della prova del contribuente complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA GIUSEPPE nato a CANOSA DI PUGLIA il 21/02/1990 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. Ritenuto che il motivo è inammissibile; le doglianze relative all'affermazione di responsabilità, sono dirette a sollecitare una rivalutazione delle istanze istruttorie preclusa in sede di legittimità, a fronte di motivazione adeguata e logica (pag 5 e 6, ove si ritiene sussistente la finalità di spaccio, evidenziando il quantitativo delle sostanze stupefacenti detenute, le modalità di rinvenimento, la presenza di block notes contenente cifre e nomi e dirorsello contenente una cospicua somma di denaro suddivisa in banconote di piccolo taglio); con riferimento al trattamento sanzionatorio, va evidenziato che la Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice in quanto adeguata al fatto in considerazione dei numerosi precedenti penali dell'imputato ed evidenziando anche che la contestata recidiva non era stata di fatto considerata ai fini determinazione della pena.

La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità; il ricorrente non si confronta criticamente con tale motivazione proponendo una censura generica. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così