Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement sentence for inadmissible grounds regarding voluntary agreement and waived acquittal reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Emanuelerosario Pascale inadmissible because it challenged a settlement sentence on grounds not permitted by law. The appellant argued violations regarding the formation of the parties' will and the lack of evaluation for generic mitigating circumstances, while the court noted that specific acquittal conditions were waived. Consequently, the court ruled that the appeal must be dismissed, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against settlement sentences are inadmissible if they concern waived reasons or the mere lack of evaluation for generic mitigating circumstances not explicitly denied by the settlement agreement.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCALE EMANUELEROSARIO nato a NAPOLI il 03/07/2003 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato awiee-al.le-graFti-i, udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Pascale Emanuelerosario è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità della pena, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consigl stensore