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Ordinanza — n. 1559/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repetitive grounds and unsupported denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1559/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the court's reasoning regarding liability for a specific crime and the refusal of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as either repetitive of prior judgments or manifestly unfounded based on established jurisprudence requiring only a reference to decisive elements.

Regesto Legislator

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Art. 7 d.l. n. 4 del 2019; The appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already adequately examined and dismissed by the trial judge, or if it contests the denial of generic mitigating circumstances without providing new substantive arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds generic mitigating circumstances consolidated jurisprudence procedural costs sanzioni pecuniarie motivazione inadeguata delle censure costituzionali abbuono d'interesse

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7 d.l. n. 4 del 2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE GRAZIELLA ANTONELLA nato a CATANIA il 22/08/1989 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Leone Gabriella Antonella, che contesta la A correttezza della motivazione postaltase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, è inammissibile perché riproduttive di profilo di censure già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito (cfr. pag.

2) che ha rilevato, peraltro, la genericità del motivo che si appunta sulla buona fede della ricorrente nella sottoscrizione della domanda per il conseguimento del reddito di cittadinanza. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, la circostanza di fatto valorizzata dell'importo percepito in un contesto nel quale la mera incensuratezza non può costituire una valida ragione per il riconoscimento) Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende