Italian court dismisses appeal claiming lack of generic mitigating circumstances due to generic and unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Mancarella Samuele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances, but the court found the arguments generic and failed to address the finding of repeated conduct on the same day. The court ruled that such circumstances require positive evidence and are a matter of judicial fact discretion, not subject to legal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 legge n. 401/1989; Art. 133 cod. pen.: The recognition of generic mitigating circumstances is a factual judgment within the judge's discretion, requiring positive evidence of elements affecting the offender's personality or the crime's nature, and is not subject to admissibility review if congruously motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCARELLA SAMUELE nato a SIRACUSA il 10/06/1997 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Mancarella Samuele, che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 6 legge n. 401 del 1989, è manifestamente infondato ed anche generico non confrontandosi con la decisione impugnata che ha rilevato, contrariamente all'assunto difensivo, la reiterazione della condotta nella stessa giornata.
Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione.
Peraltro, nel menzionato giudizio il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione del reato può essere sufficiente a riconoscerle ovvero ad escluderle (Sez. 2, n.. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consig tensore