Criminal appeal dismissed for inadmissibility as prescription occurred after the appellate judgment was rendered.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Andolina inadmissible due to the manifest unfoundedness of its arguments. The appellant challenged a lower court's failure to raise prescription regarding the permanent crime of concealing accounting documents, which was ascertained in June 2014. The court ruled that the crime prescribed in June 2024, after the November 2023 appellate judgment, and that an inadmissible appeal cannot trigger a new prescription declaration under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; Art. 129 c.p.p.: An appeal declared inadmissible for manifest unfoundedness does not establish a valid relationship for appeal, thereby precluding the court from declaring the prescription of a crime that matured after the appellate judgment was pronounced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDOLINA SALVATORE nato a NOTO il 13/05/1962 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Andolina Salvatore, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod.pen., omesso rilievo della prescrizione, in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere occultato il registro dei beni ammortizzabili, registro acquisiti Iva e fatture, in modo da non consentire la ricostruzione del volume degli affari, accertato nel giugno 2014, è manifestamente infondato.
Il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, che coincide con il "dies a quo" da cui decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697 - 02; Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, Quaglia, Rv. 269898 - 01; Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676 - 01; Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, P.G. in proc. Buonocore, Rv. 254425; Sez. 3, n. 3055/08 del 14/11/2007, Allocca, Rv. 238612), pertanto tenuto conto dell'accertamento nel giugno 20.14, e del disposto di cui all'art. 17 comma 1 bis del d.lgs n. 74 del 2000, il reato si è presctitto nel giugno 2024 dopo la sentenza impugnata del 27/11/2023.
Peraltro va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello ( da ultimo Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/