Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1555/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding acquittal grounds in a plea bargain case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1555/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Antonio De Pisa's appeal inadmissible de plano. The appellant argued the Second Instance Court failed to provide reasoning on acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, citing established precedent that the second-instance judge is not required to address acquittal grounds when the defendant has waived appeal reasons and the judgment is based on a plea bargain.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — When an accused renounces appeal grounds, the second-instance judge's duty of reasoning is limited to non-waived issues, excluding the need to justify acquittal grounds or prove evidence validity in plea bargain cases.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal plea bargain sentencing lack of reasoning waiver of appeal grounds acquittal causes second instance reasoning de plano inadmissibility motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272853 - 01) Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 599-bis cod.proc.pen
e dell'imputato, ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di del Tribunale di Napoli in data 12/02/2024- rideterminava la pena inflitta come concordata.
art. 129 cod.proc.pen
Ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PISA ANTONIO nato a NAPOLI il 08/07/1998 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI— [dato avviso alle parti;i udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza del 26/6/2024 la Corte d'Appello di Napoli in accoglimento della richiesta, del P.G. e dell'imputato, ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di del Tribunale di Napoli in data 12/02/2024- rideterminava la pena inflitta come concordata.

Ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. è inammissibile. Va richiamato il consolidato orientamento, secondo cui I giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522;

Sez.5, n. 15505 del 19/03/2018,Rv. 272853 - 01) Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così