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Ordinanza — n. 1554/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1554/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1554/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETTORRE EUGENIO nato a POLLA il 10/03/1966 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un primo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 10-ter d.lgs 74/2000, 43,45 e 47 cod.pen. e che con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 cod.pen; Ritenuto che il primo motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 6 e 7) e finalizzato, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione delle istanze istruttorie preclusa in sede di legittimità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1554/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 10-ter d.lgs 74/2000, 43,45 e 47 cod.pen. e che con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 cod.pen; Ritenuto che il primo motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 6 e 7) e finalizzato, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione delle istanze istruttorie preclusa in sede di legittimità.

Parole chiave

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omissione del contribuente assoggettamento all'IVA dichiarazione fiscale tardiva omissione della contabilità fatture impagate omissione del ministero pubblico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETTORRE EUGENIO nato a POLLA il 10/03/1966 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un primo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 10-ter d.lgs 74/2000, 43,45 e 47 cod.pen. e che con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 cod.pen; Ritenuto che il primo motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 6 e 7) e finalizzato, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione delle istanze istruttorie preclusa in sede di legittimità.

Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando la gravità della condotta in relazione alle considerevoli somme oggetto di omesso versamento. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de