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Ordinanza — n. 1553/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to late introduction of non-prosecution plea under Art. 609 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1553/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Luigi Nappello's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground of appeal, contesting the lack of application for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, was rejected because it was raised for the first time in the final instance, violating the procedural requirement of Article 609, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure. The court noted that since the relevant law was already in force at the time of the second-instance judgment, the plea must have been requested earlier but was not, rendering the late submission procedurally barred. The second ground regarding excessive sentencing was deemed generic and unsupported, leading to the dismissal of the entire appeal.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 609, comma 3, cod. proc. pen.: A plea for non-prosecution based on a specific statutory provision must be raised in the second instance; if the provision was already in force at the time of the second-instance judgment, failure to request it then renders a subsequent plea inadmissible.

Parole chiave

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non-prosecution plea procedural inadmissibility second instance judgment late procedural request Article 609 c.p.p. Article 131-bis Penal Code court costs and fine altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
in relazione all'art. 648 cod.pen.
Art. 133 cod. pen.
Il giudice dell'impugnazione ha condiviso la misura della pena come determinata dal primo giudice in ragione delle circostanze dell'azione e della sussistenza di precedenti penali dando conto di avere operato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
Art. 609, comma 3, cod. proc. pen.
per la detenzione di supporti audiovisivi abusivamente duplicati, è inammissibile perché devoluta per la prima volta nel giudizio di legittimità ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod.
D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28
art. 131 bis cod.pen
art. 648 cod.pen
in relazione all'art. 648 cod.pen.
art. 133 cod.pen
Il giudice dell'impugnazione ha condiviso la misura della pena come determinata dal primo giudice in ragione delle circostanze dell'azione e della sussistenza di precedenti penali dando conto di avere operato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 Gravina, Rv. 266678
28, e il ricorrente non aveva chiesto l'applicazione né nei motivi di appello e neppure sollecitata in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 Gravina, Rv. 266678).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPPELLO LUIGI nato a NAPOLI il 05/10/1974 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Nappello Luigi, che contesta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in relazione all'art. 648 cod.pen. per la detenzione di supporti audiovisivi abusivamente duplicati, è inammissibile perché devoluta per la prima volta nel giudizio di legittimità ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello.

Nel caso in esame la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 19/04/2024 e, dunque, successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, e il ricorrente non aveva chiesto l'applicazione né nei motivi di appello e neppure sollecitata in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 Gravina, Rv. 266678). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena è generico e comunque manifestamente infondato. Il giudice dell'impugnazione ha condiviso la misura della pena come determinata dal primo giudice in ragione delle circostanze dell'azione e della sussistenza di precedenti penali dando conto di avere operato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. di cui ha valorizzato la gravità del fatto.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 este