Italian Court dismisses appeal against settlement sentence for inadmissible grounds regarding waived acquittal conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Carmela Bergamasco's appeal against a settlement sentence inadmissible. The appellant argued a generic violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding acquittal conditions, while the court noted the appeal targeted a settled agreement where specific grounds were waived. The court ruled that challenges to waived reasons or the lack of evaluation of acquittal conditions are legally inadmissible under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, comma 1, c.p.p.; Art. 129, c.p.p.: Appeals against settlement sentences are inadmissible if they concern waived grounds or the failure to evaluate acquittal conditions as explicitly renounced by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERGAMASCO CARMELA natoo NAPOLI il 03/08/1977 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLId.ete-erve-afie-padi; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Bergamasco Carmela è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità della pena, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. è inammissibile. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consigl - 'ensore I