Ordinanza — n. 1550/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 05/05/1959 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Esposito Ciro, che contesta la correttezza della motivazione 1. postavbase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7 comma 15 bis del CDS (e art. 10 comma 2 della legge n. 42 del 2017 non oggetto di contestazione), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mera doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito che ha argomentato l'esercizio dell'attività di parcheggiatore abusivo come attestato dall'accertamento di PG in data 19/11/2019, essendo già stato sanzionato per la medesima violazione in data 26/06/2019, sicchè ricorre la fattispecie penale ai sensi del citato art. 7 comma 15 bis del CDS.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1550/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 05/05/1959 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Esposito Ciro, che contesta la correttezza della motivazione 1. postavbase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7 comma 15 bis del CDS (e art. 10 comma 2 della legge n. 42 del 2017 non oggetto di contestazione), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mera doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito che ha argomentato l'esercizio dell'attività di parcheggiatore abusivo come attestato dall'accertamento di PG in data 19/11/2019, essendo già stato sanzionato per la medesima violazione in data 26/06/2019, sicchè ricorre la fattispecie penale ai sensi del citato art. 7 comma 15 bis del CDS.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 nso