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Ordinanza — n. 1549/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction regarding quantity and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1549/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant challenged the court's finding of responsibility based on drug quantity and the appropriateness of the sentence. The court ruled that the combination of drug weight, packaging methods, and available tools provided sufficient evidence for trafficking, while the sentencing remained within legal discretion.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Artt. 132 e 133 cod.pen.: The court must evaluate all elements of the crime globally to determine trafficking intent, and sentencing discretion requires only global reasoning unless the penalty vastly exceeds the statutory minimum.

Parole chiave

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drug trafficking conviction quantity threshold analysis sentencing discretion review evidence of intent appeal inadmissibility imputazione per reati di stupefacenti riesame dell'entità pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett.
Artt. 132 e 133 cod.pen.
309/1990 e vizio di motivazione; con un terzo motivo si deduce violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e correlato vizio di motivazione; letta la memoria difensiva depositata.
art. 133 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n.46610 del 09/10/2014
a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez.
Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013
a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv.
Sez.6, n.2652 del 21/11/2013
Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv.
Sez.6, n.6575 del 10/01/2013
Sez.6, n.4613 del 25/01/2011
Sez.6, n.12146 del 12/02/2009
Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018
Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737
U n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n.
Sez.4, n.6732 del 22/12/2011
un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n.
Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015
un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491) Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato.
Sez.3, n.32695 del 27/03/2015
23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491) Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato.
Sez.2,n.36245 del 26/06/2009
per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv.
Sez.4, n.21294 de/20/03/2013
245596; Sez.4, n.21294 de/20/03/2013, Rv.256197).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINQUE GIACOMO nato a VICO EQUENSE il 02/11/1974 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che: con un primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione; con un terzo motivo si deduce violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e correlato vizio di motivazione; letta la memoria difensiva depositata.

Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726;

Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica, si dà rilievo non solo alla quantità della sostanza stupefacente ("oltre 200 grammi di cocaina idonea alla preparazione di circa 300 dosi medie singole") ma anche alle modalità di custodia e frazionamento della sostanza ed alla presenza di strumenti idonei al taglio alla pesatura ed al confezionamento della sostanza c;• stupefacente, Cbstanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente.

Il ricorrente, peraltro, si dilunga in considerazioni in punto di fatto, improponibili in sede di legittimità. Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, all'esito di una valutazione globale del fatto, ha richiamato quali elementi ostativi alla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il dato ponderale dello stupefacente illecitamente detenuto e le modalità organizzative della condotta; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica nonchè in linea con il principio di diritto, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione -mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv.274076; Sez. U n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491) Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione congrua, ha confermato la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale, ritenendola adeguata al fatto. Va ricordato che costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie.

Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 de/20/03/2013, Rv.256197). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor